Art. 6.
(Tutela e diritti del delegato).

      1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività degli organi di rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri.
      2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse, nel rispetto dei diritti generali della persona, nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
      3. I delegati, dal momento della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione stessa.
      4. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.